Art. 77

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[1]Oltre al caso di nullita', previsto dall'articolo 70, sono nulli i voti quando:

[2]1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui agli articoli 65 e 66, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

[3]2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma, dell'articolo 76 numero 4°.

[4]3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per piu' di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° e 4° comma dell'articolo 46 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante; 4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'articolo 46, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art77 · fonte su Normattiva