Art. 78

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste gia' spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 66 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta; delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

[2]Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 80, nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

[3]In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 80.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art78 · fonte su Normattiva