Art. 8 — T. U. 1923, art. 8
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[1]Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di eta'.
[2]Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla inscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva