Art. 80

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[1]Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

[2]Qualora non sia adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art80 · fonte su Normattiva