Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.
[2]Qualora non sia adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva