Art. 82
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[1]Il presidente, in conformita' dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parita' di voti il piu' anziano di eta'.
[2]Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva