Art. 84 — T. U. 1923, art. 86, e legge 15 febbraio 1925, n. 122
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[1]E' riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.
[2]La nullita' delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge puo' essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.
[3]Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 73 e del numero 2° dell'art. 76. Anche queste nullita' sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.
[4]I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.
[5]Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
[6]La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo del collegio.
[7]Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.
[8]Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita' commisurata sulla tariffa penale.
[9]Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsita' in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsita' od il rifiuto su materia punibile.
[10]Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva