Art. 86

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Chiunque puo' essere eletto deputato, purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno dell'elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art86 · fonte su Normattiva