Art. 86
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque puo' essere eletto deputato, purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno dell'elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva