Art. 89T. U. 1923, art. 92

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Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o ai bilanci di qualsiasi pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art89 · fonte su Normattiva