Art. 89 — T. U. 1923, art. 92
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Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o ai bilanci di qualsiasi pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva