Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1926 al 24 dicembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

[2]Chiunque eserciti le funzioni di deputato provinciale e di sindaco non e' eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

[3]Pero' egli puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

[4]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale.

[5]Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

[6]I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 24 dicembre 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art95 · fonte su Normattiva