Art. 98 — T. U. 1923, art. 98
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I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva