Art. 99 — T. U. 1923, art. 99
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I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva