Art. 10 — T. U. 1926, art. 7
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[1]Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'eta' prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.
[2]In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva