Art. 100

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[1]La Corte di appello di Roma, costituita in Ufficio elettorale nazionale nel modo indicato dall'art. 83, ricevuti gli atti e proceduto eventualmente a quanto e' disposto al n. 1 dello stesso articolo, fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

[2]Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

[3]I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

[4]A tale effetto, divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene e' il quoziente di minoranza. Divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia riportato il maggior numero di voti.

[5]In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

[6]Delle operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale deve redigersi processo verbale, provvedendo a quant'altro dispone l'art. 85.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art100 · fonte su Normattiva