Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Per tutto quanto non sia particolarmente disposto nei precedenti articoli, sono applicabili, per la votazione con liste concorrenti, le disposizioni relative alla prima votazione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva