Art. 102
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Chiunque puo' essere eletto deputato, purche' abbia i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno dell'elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva