Art. 103 — T. U. 1926, art. 98
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
I deputati al Parlamento, che ricusino di giurare puramente e semplicemente secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva