Art. 104
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I deputati al Parlamento, che entro due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva