Art. 110

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[1]Chiunque simula la esistenza di una associazione o organizzazione al fine di presentare una lista di candidati o comunque allo stesso fine fa figurare che una associazione o organizzazione esistente abbia un numero di soci superiore a quello effettivo e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

[2]Con la stessa pena e' punito chiunque simula, al fine suindicato, di far parte di una associazione o organizzazione.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art110 · fonte su Normattiva