Art. 112
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[1]Chiunque, nei modi indicati nell'articolo precedente, si adopera a vincolare il voto degli elettori o a indurli all'astensione e' punito con le pene indicate nel predetto articolo.
[2]Si applica la pena della detenzione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cento a lire duemila ai pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a vincolare il voto degli elettori o a indurli alla astensione.
[3]La pena indicata nel comma precedente si applica anche ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperino a vincolare il voto degli elettori o a indurli alla astensione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva