Art. 114

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[1]Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio elettorale nazionale e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.

[2]Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art114 · fonte su Normattiva