Art. 115 — T. U. 1926, art. 115
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[1]Chi ottiene di essere inscritto nelle liste di piu' di un comune o in piu' di una sezione dello stesso comune e chi, trovandosi privato o sospeso dall' esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
[2]Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente un voto diverso da quello espresso, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime in modo diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva