Art. 118T. U. 1926, art. 118

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[1]Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.

[2]Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita' del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno ne' maggiore di cinque.

[3]Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.

[4]Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.

[5]Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.

[6]Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art118 · fonte su Normattiva