Art. 119

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[1]La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 108, 109, 110, 111, 112, 1° comma, 113, 115 e 116 e' devoluta ai tribunali penali.

[2]L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art119 · fonte su Normattiva