Art. 121
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In tutti i casi in cui e' dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva