Art. 122
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[1]Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti.
[2]A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 11, il podesta', a mezzo del segretario comunale, accerta se ciascuno degli inscritti nella lista dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2: le relative attestazioni sono apposte dal podesta' sulla lista in confronto a ciascuno degli inscritti.
[3]L'esattore comunale e gli altri uffici di cui agli articoli 12, 13 e 20 della legge sono tenuti a fornire, a richiesta degli uffici municipali, le notizie occorrenti.
[4]Coloro che, in virtu' dell'art. 16 (commi 3° e 4°) della legge, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al podesta' del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il podesta' ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 14.
[5]Un estratto della suindicata lista, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso, non piu' tardi del 1° novembre, al rispettivo cancelliere capo: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 12 (comma 2° e 3°).
[6]Il podesta', assistito dal segretario comunale, in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi comunque raccolti di ufficio dalla segreteria del Comune, propone la cancellazione di coloro che non hanno piu' diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 4° se la dichiarazione ivi indicata e' affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e il podesta' ne da' immediatamente notizia, per ogni effetto, al podesta' del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonche' al presidente della Commissione elettorale della provincia cui questo ultimo comune appartiene; ove detta dichiarazione non sia stata presentata o sia negativa, il podesta' procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne da' immediatamente notizia al podesta' del comune, ove esso ha la residenza ed e' compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.
[7]Alla cancellazione degli elettori e a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 18 e seguenti della presente legge.
[8]Tuttavia, col decreto che ordina la revisione straordinaria potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 30 ottobre 1932 · versione 0 su Normattiva