Art. 123T. U. 1926, art. 126

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Nei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, finche' non sara' pubblicato il codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:

[2]Art. 36. (comma 2°). - L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza.

[3]Art. 37. - Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello entro cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

[4]Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art123 · fonte su Normattiva