Art. 124
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Finche' non sara' introdotto, nei territori di cui all'articolo precedente, l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori medesimi, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva