Art. 125
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[2]1° coloro che sono sotto curatela, per infermita' di mente;
[3]2° le persone sulla cui sostanza e' stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
[4]3° coloro che, per titolo di poverta', sono abitualmente a carico della carita' o beneficenza pubblica;
[5]4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedelta', di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463 464, 512 codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).
[6]Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:
- a)di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere a), b), c), 60, 61, 63, 64, 65, 66 codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del codice penale militare austriaco;
- b)di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;
- c)di amnistia.
[7]L'incapacita' dovra' cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena; per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;
[8]5° le persone condannate per oziosita', vagabondaggio o mendicita' e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;
[9]6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potesta' sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso pero' per tre anni dopo la disposizione giudiziale;
[10]7° le persone condannate piu' di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e cio' per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva