Art. 126
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I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, riprenderanno nei ruoli, dietro loro domanda, il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva