Art. 128
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[1]Nella prima attuazione della presente legge, gli elettori, che siansi precedentemente avvalsi della facolta' prevista nei comma 3° e 4° dell'articolo 12 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, saranno reinscritti nelle liste del comune nelle quali trovami presentemente compresi, quando non manifestino una diversa volonta' e quando consti, comunque, che posseggano uno dei requisiti voluti dall'articolo 2.
[2]E' prescritto l'obbligo della notificazione agl'interessati, nel caso che non possa procedersi alla reinscrizione nelle liste nelle forme di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva