Art. 129
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Nella prima formazione delle liste elettorali saranno tenute ferme le iscrizioni degli elettori emigrati all'estero, fatte a termini dell'art. 17, comma 7°, del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, quando gli uffici municipali abbiano accertato che essi si trovino in possesso di uno dei titoli di iscrizione voluti dalla presente legge.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva