Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Entro il 15 dicembre le associazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute a fornire agli uffici municipali l'elenco dei datori di lavoro e dei lavoratori di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, da esse legalmente rappresentati, che siano obbligati al pagamento del contributo sindacale obbligatorio prescritto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563.
[2]Le associazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute parimenti a fornire agl'interessati, che ne facciano richiesta, un certificato da cui risulti l'obbligo al pagamento del contributo sindacale di cui sopra.
[3]In caso di inadempienza da parte delle associazioni sindacali, sono adottati i Provvedimenti previsti dal 1° capoverso dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva