Art. 130
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Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno adoperati i bolli portanti l'indicazione dei preesistenti collegi o circoscrizioni dei quali i comuni si trovino in possesso, salvo sempre l'applicazione del disposto dell'art. 76.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva