Art. 131
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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.
[2]Il presente testo unico andra' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 2 settembre 1928-VI
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Rocco.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
[8]Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1928 - Anno VI
[9]Atti del Governo, registro 276, foglio 31. - Sirovich.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva