Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Il primo dicembre di ogni anno il podesta', con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva