Art. 17 — T. U. 1926, art. 15
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Il podesta' o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario prefettizio, il segretario comunale nonche' i componenti le commissioni elettorali provinciali e i segretari delle medesime sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni loro assegnate dalla presente legge.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva