Art. 18 — T. U. 1926, art. 16
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Trascorso il termine, di cui all'articolo 14, il podesta', assistito dal segretario comunale, deve procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva