Art. 2
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Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' o il diciottesimo, se ammogliati o vedovi con prole, o li compiano non piu' tardi del 31 maggio, dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a)paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una societa' o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle societa' in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;
- b)paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;
- c)percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;
- d)siano membri del clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 19 ottobre 1928 · versione 0 su Normattiva