Art. 20
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A richiesta del podesta' e della Commissione provinciale elettorale, i pubblici uffici, compresi quelli delle associazioni sindacali, nonche' gli uffici degli altri enti ed associazioni menzionati nella presente legge, eventualmente in possesso di elementi utili per la inscrizione di cittadini nelle liste elettorali, devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva