Art. 21

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[1]Di tutte le operazioni compiute dal podesta' per la formazione delle liste elettorali il segretario redige motivati processi verbali in uno speciale registro distinto da quello contenente le ordinarie deliberazioni podestarili.

[2]Detti verbali debbono essere sottoscritti dal podesta' e dal segretario, il quale puo' far risultare il suo motivato parere qualora non sia concorde con le proposte e deliberazioni del podesta'.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art21 · fonte su Normattiva