Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Di tutte le operazioni compiute dal podesta' per la formazione delle liste elettorali il segretario redige motivati processi verbali in uno speciale registro distinto da quello contenente le ordinarie deliberazioni podestarili.
[2]Detti verbali debbono essere sottoscritti dal podesta' e dal segretario, il quale puo' far risultare il suo motivato parere qualora non sia concorde con le proposte e deliberazioni del podesta'.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva