Art. 22T. U. 1926, art. 20

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Non piu' tardi del 31 gennaio il podesta' invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

[2]Durante questo termine un esemplare dei tre elenchi prescritti dagli articoli 18 e 19, firmato dal podesta' e dal segretario comunale, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[3]Il 1° febbraio il podesta' notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art22 · fonte su Normattiva