Art. 22 — T. U. 1926, art. 20
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[1]Non piu' tardi del 31 gennaio il podesta' invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.
[2]Durante questo termine un esemplare dei tre elenchi prescritti dagli articoli 18 e 19, firmato dal podesta' e dal segretario comunale, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
[3]Il 1° febbraio il podesta' notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.
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