Art. 23T. U. 1926, art. 21

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[1]Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge al podesta' ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

[2]Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennita' a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorche' non abbia fondi di cassa.

[3]Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art23 · fonte su Normattiva