Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 22, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal podesta'.
[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.
[3]Se il reclamo, col quale s'impugna mia inscrizione, e' presentato al podesta', questi, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
[5]La persona, della quale e' impugnata l'inscrizione, puo', entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, allo stesso podesta', che ne deve rilasciare ricevuta.
[6]Se il reclamo che impugna un'inscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva