Art. 26

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[1]Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 22, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal podesta'.

[2]I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.

[3]Se il reclamo, col quale s'impugna mia inscrizione, e' presentato al podesta', questi, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

[4]Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

[5]La persona, della quale e' impugnata l'inscrizione, puo', entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, allo stesso podesta', che ne deve rilasciare ricevuta.

[6]Se il reclamo che impugna un'inscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art26 · fonte su Normattiva