Art. 28 — T. U.1926, art. 26
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[1]Spirato il termine, di cui al precedente articolo 22 e non piu' tardi del 1° marzo, il podesta' deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:
[2]1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
[3]2° La lista definitiva dell'anno precedente;
[4]3° I tre elenchi di cui all'articolo 19, con tutti i documenti relativi, ancorche' non vi siano stati reclami;
[5]4° I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.
[6]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del comune.
[7]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva