Art. 28T. U.1926, art. 26

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[1]Spirato il termine, di cui al precedente articolo 22 e non piu' tardi del 1° marzo, il podesta' deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

[2]1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

[3]2° La lista definitiva dell'anno precedente;

[4]3° I tre elenchi di cui all'articolo 19, con tutti i documenti relativi, ancorche' non vi siano stati reclami;

[5]4° I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

[6]Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del comune.

[7]Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art28 · fonte su Normattiva