Art. 29 — T. U. 1926, art. 27
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[1]La Commissione elettorale provinciale:
[2]1° Esamina tutte le operazioni compiute dal podesta' e decide sui reclami presentati contro di esse;
[3]2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;
[4]3° Cancella dagli elenchi proposti dal podesta' i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo. La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dal podesta'; ma puo' anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 12.
[5]Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.
[6]Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva