Art. 3
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[1]Per la computazione del censo elettorale le imposte si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.
[2]Le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta e per un quinto al concedente; quelle pagate da proprietari di beni indivisi sono calcolate in parti eguali fra i comproprietari.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva