Art. 30

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[1]Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

[2]Le decisioni della Commissione, a cura del podesta' e nei modi stabiliti dall'articolo 25, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

[3]Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il podesta' da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

[4]Entro il 20 maggio il podesta' deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

[5]Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dal podesta' e dal segretario comunale, deve essere spedito dal podesta' al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo.

[6]La lista permanente rettificata del comune sara' depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art30 · fonte su Normattiva