Art. 31 — T. U. 1926, art. 29
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[1]((Ogni Comune e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta di regola in guisa che il numero degli elettori di ogni sezione non sia superiore a 1000 ne' inferiore a 100 iscritti)).
[2]Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.
[3]Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
[4]La costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto del prefetto della provincia ovvero del Ministro dell'Interno, quando i comuni o frazioni di comuni appartengono a provincie diverse, e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.
Testo vigente dal 13 gennaio 1933 al 9 maggio 2025 · versione 5 su Normattiva